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martedì 8 novembre 2016

REFERENDUM COSTITUZIONALE - 5 – TEMPI CERTI PER LE LEGGI PROGRAMMATICHE

Mentre si allarga e non si placa l’infarto sismico, che ha colpito il cuore geografico e simbolico della penisola italiana, bisognerebbe forse concentrarsi sulle tante o poche cose utili che ognuno di noi può fare per solidarietà alle popolazioni colpite.
Ma intanto la vita ordinaria fuori dal sisma continua a procedere, e perciò  mi permetto di sottoporre all’attenzione alcune miei pensieri che attengono all’ordinaria attualità politica.


L’ultimo frammento della propaganda per il NO che mi ha raggiunto su FaceBook racconta che “se vincesse il SI, il nuovo art. 72 ecc. consentirebbe al Governo di imporre al Parlamento di approvare qualsiasi legge in 70 giorni (compresi i festivi);  --- potrà imporre al Parlamento cosa, come e quanto legiferare” (segue l’elenco delle nefandezze che verrebbero imposte da suggeritori esteri e altre lobbies).
Mi pare che l’argomento si elevi al di sopra delle falsità e meschinerie del tipo “consiglieri-senatori nominati per cercarsi l’immunità parlamentare” (altre rozzezze però non mancano dal fronte del SI) e che perciò richieda qualche approfondimento, per i pochi che cerchino di entrare nel merito delle questioni referendarie.
Innanzitutto a mio avviso occorre ricordare che attualmente (ed è così da decenni) l’attività dei 2 rami del Parlamento è spesso soverchiata dall’ingorgo dei Decreti-Legge emanati dal Governo, che – già entrati in vigore con pesanti effetti giuridici e materiali – devono essere convertiti entro 60 giorni (sempre compresi i festivi), in doppia lettura Camera/Senato e possibili “staffette” per gli emendamenti giustamente possibili: tale distorsione viene eliminata dalla Riforma in esame con una più stringente regolamentazione per i Decreti-legge, nonché con l’introduzione di un maggior tempo per l’ascolto di eventuali richiami del Presidente della Repubblica sui Decreti stessi.
Le norme ed i regolamenti vigenti inoltre assegnano tempi definiti per l’approvazione delle leggi di bilancio, e le maggioranze parlamentari, attraverso le Conferenze dei Capi-gruppo, dispongono dei poteri per contingentare i tempi di discussione per qualunque legge.
Ciò premesso, venendo alla nuova norma proposta per le leggi fondamentali dei programmi governativi, mi sembra francamente che si tratti di una ragionevole innovazione, che detta tempi certi alla Camera dei Deputati, per una parte della sua attività, ma non le toglie il fondamentale potere di APPROVARE oppure EMENDARE oppure NON APPROVARE i disegni di legge governativi: in caso di gravi divergenze tra il Governo e la Maggioranza parlamentare che gli aveva in precedenza accordato la fiducia, si apre comunque una crisi politica, che può generalizzarsi ed assumere (come ora) la forma della Fiducia/Sfiducia oppure rimanere limitata alla singola legge programmatica, la cui eventuale bocciatura entro il 70° giorno (sempre compresi i festivi, che mediamente incidono per 12 giorni su 70) può comunque consentire al Governo una possibile ripresentazione e/o riformulazione della proposta.
Si può immaginare che in una simile dialettica, che si configura ordinariamente come fisiologica e che coinvolge l’intera Camera (e non solo la maggioranza), durante i 70 giorni si inseriscano utilmente nel confronto, sia all’interno dei Palazzi Parlamentari (consultazioni) che all’esterno (manifestazioni, molto utili a tal fine anche i giorni festivi), i più diversi soggetti portatori di idee ed interessi, e non solo oscuri lobbisti e Poteri Forti Sovranazionali.

Quanto questa proposta si combini o si complichi con una legge elettorale maggioritaria, quale l’Italicum, può essere oggetto di ulteriori riflessioni, che mi riservo di elaborare prossimamente (anche perché la legge elettorale pare in evoluzione).

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