Commento della nuova
Legge Regionale lombarda sulla “rigenerazione urbana” 1, che – nell’intento
di risparmiare consumo di suolo - volge un occhio ai nuovi compiti dei comuni e
un occhio di favore ai privati, sbocconcellando varie norme urbanistiche
Sommario:
-
premessa: la legge
regionale (falsamente) salva-suolo del 2014 e la sua lentissima attuazione
-
la nuova legge
regionale lombarda sulla rigenerazione urbana
-
i nuovi adempimenti
comunali: ambiti di rigenerazione e censimento fabbricati dismessi e degradati
-
le innovazioni
a-normative in favore dei privati: ampliamento automatico quasi generalizzato e
cambio d’uso dei fabbricati rurali dismessi
-
usi temporanei
liberalizzati
-
oneri di urbanizzazione
e dintorni
-
il dibattito sulla
nuova legge
APPENDICE: riassunto principali novità L. R. Lombardia n°
18/26nov19
PREMESSA: LA LEGGE REGIONALE
(FALSAMENTE) SALVA-SUOLO DEL 2014 E LA SUA LENTISSIMA ATTUAZIONE
Nell’ambito
dei miei articoli sul consumo di suolo 2 avevo brevemente affrontato
anche la Legge Regionale Lombarda n° 31 del novembre 2014, specificamente
finalizzata a contrastare il consumo di suolo, tra le prime in Italia, e però
non brillante per efficacia nei tempi
brevi, perché differiva le necessarie riduzioni delle aree di espansione
edilizia su suoli liberi, contenute nei vigenti piani Comunali, ad un lungo
processo a cascata, attraverso l’aggiornamento del Piano Territoriale Regionale
e poi dei P.T.C.P. Provinciali.
Vietando
paradossalmente, nel frattempo, ogni variante in riduzione auto-promossa dai
Comuni: norma vessatoria (e pro-consumo di suolo) finalmente cassata nel luglio
2019 dalla Corte Costituzionale, su
ricorso del Comune di Brescia 3.
L’aggiornamento
del P.T.R. disposto dalla Legge Lombarda n° 31/14 doveva essere approvato entro
un anno: è stato invece approvato solo nell’aprile del 20194, con 3
anni e mezzo di ritardo, suscitando per altro scarsa eco informativa (intanto
la Lombardia ha continuato a consumare suolo nella misura di circa 500.000 m2
annui).
Inoltre
i suoi contenuti sono piuttosto blandi4 (tipo “state buoni, se
potete” [1]), perché prevede di far correggere
in ribasso le previsioni dei Piani comunali di Governo del Territorio –
passando per le attese revisioni dei Piani territoriali Provinciali - solo nei
casi di maggiore congestione (e contestuale maggior offerta di aree dismesse da
riutilizzare), - come dalle nostre parti
per l’area Busto Arsizio/Gallarate/Malpensa – oppure dove le nuove costruzioni
distruggerebbero potenziali corridoi ecologici – come è previsto per l’area tra
il Verbano, il Lago di Varese ed il Campo dei Fiori, denominata “Conca dei
Laghi di Varese” -.
Figura 1 – Estratto tav. 1 del P.T.R. revisionato:
DEFINIZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OMOGENEI
(ai fini delle riduzioni nel consumo di suolo)
quadrante Nord-Ovest comprendente la Provincia di Varese
LA NUOVA LEGGE REGIONALE
LOMBARDA SULLA RIGENERAZIONE URBANA
A
fronte di tale situazione, invece di accelerare e rafforzare le procedure
“taglia-piani” di cui alla precedente Legge, la Regione Lombardia ha pensato di
intervenire legislativamente (L.R. 18 del novembre 2019)1 con una
serie di ulteriori massicce modifiche al Testo Unico sul Governo del Territorio
(L.R. n° 12 del 2005), con alcuni aspetti positivi, di concretizzazione del
ruolo comunale nei tentativi di recupero del patrimonio edilizio variamente
degradato, e alcuni aspetti negativi, di dirompente “deregulation” in favore
dei privati, intesa come scorciatoia per incentivare il riuso dei fabbricati
esistenti e così indirettamente frenare gli interventi di costruzione sui suoli
liberi (scoraggiati anche da un incremento degli oneri di urbanizzazione).
Per
facilitare la lettura della nuova legge, superando la (necessaria) dispersione
dei concetti nei vari commi modificati del “Testo Unico”, allego in APPENDICE
un mio riassunto schematico, che evidenzia invece i due suddetti filoni
(adempimenti comunali e facoltà per i privati), sui quali articolo i miei
seguenti commenti, trattando poi a parte gli “usi temporanei” e la questione
degli oneri di urbanizzazione.
I NUOVI ADEMPIMENTI
COMUNALI: AMBITI DI RIGENERAZIONE
E CENSIMENTO FABBRICATI DISMESSI E DEGRADATI
In
raccordo con la “Carta del Consumo di suolo”, già prevista dalla L.R. 31/14 al
momento dell’adeguamento dei Piani comunali alle nuove direttive (limitative)
di P.T.R. e P.T.C.P., i Comuni devono provvedere comunque entro il giugno 2020
alla individuazione degli “ambiti di rigenerazione urbana” (nei cui confini
saranno consentiti anche “usi temporanei” in difformità dalle previsioni di
Piano) e soprattutto al censimento degli immobili in diversi modi inutilizzati
(non però anche delle singole unità immobiliari, come invece richiede
“Salviamo-il-Paesaggio”)2: l’inclusione degli immobili nel
censimento comporta la dichiarazione di pubblico interesse al recupero di aree
e fabbricati.
Tale
dichiarazione costituisce una importante innovazione giuridica, di cui sarà
interessante seguire l’evoluzione in sede giudiziaria/amministrativa, vista le
debolezza dei precedenti tentativi di imporre il risanamento edilizio, fondati
sui soli Regolamenti Edilizi, e quindi sul concetto del “decoro urbano”, come
ad esempio da parte del Comune di Milano.[2]
Però
i procedimenti conseguenti che tale enunciazione innesca nella stessa legge
regionale n° 18/19 contemplano un eventuale intervento pubblico, sostitutivo
dell’inerzia dei proprietari, solo 5 anni dopo la notifica iniziale da parte
del Comune; una durata teorica, perché occorrerà verificare le lentezze
burocratiche degli stessi Comuni (e di eventuali amministratori locali timorosi
e frenanti), nonché le probabili interruzioni per ricorsi e cavilli.
Per
il resto, in realtà, non si va molto oltre le “buone pratiche” che i comuni più
virtuosi hanno già sperimentato all’interno dei Piani di Governo del
Territorio; con il vantaggio però di imporne una applicazione generalizzata a
tutti i Comuni Lombardi; ed anche se in taluni casi ciò avverrà “obtorto collo”,
si può supporre che comunque si determinerà una crescita culturale, di
attenzione e di dibattito sui temi concreti del recupero edilizio (e della più
ambiziosa rigenerazione urbana), sia tra gli amministratori ed i tecnici
comunali, sia tra i professionisti operanti nel settore (ed infine tra la
popolazione); nonché un contesto favorevole per l’intervento di comitati di
volonterosi, con qualche supporto normativo in più.
Un’altra
norma particolare, di difficile applicazione, ma di indubbio interesse ai fini
del controllo sul consumo di suolo, è la possibilità di traslare tra Comuni
diversi sia diritti volumetrici che altre partite compensative (esempio incasso
e spesa di oneri di urbanizzazione), avviando una sorta di perequazione
territoriale, che permetterebbe di ammortizzare su una scala geografica più
vasta l’impatto di nuovi impianti (più per la logistica che non per la
produzione ed il commercio, guardando all’attuale dinamica insediativa),
collocandoli auspicabilmente su aree dismesse da recuperare, e però
riequilibrando i costi ed i benefici tra più comuni interessati (la mappa dei
confini comunali ha profonde ragioni storiche, ma è spesso superata dai flussi
effettivi della vita contemporanea, sia che riguardino il movimento delle
persone che quello delle merci e degli interessi economici).
LE INNOVAZIONI
A-NORMATIVE IN FAVORE DEI PRIVATI: AMPLIAMENTO AUTOMATICO QUASI GENERALIZZATO E
CAMBIO D’USO DEI FABBRICATI RURALI DISMESSI
A
prescindere dalle nuove incombenze pianificatorie affidate ai comuni in materia
di recupero edilizio e di rigenerazione urbana, con la nuova legge sarà
possibile conseguire un ampiamento fino al 20% della superficie edificabile
(già definita dai paini comunali) per ogni fabbricato esistente, alla sola
condizione di introdurre una qualche miglioria (non si capisce se estesa almeno
all’intero fabbricato), in una ampia gamma di aspetti normativi e funzionali,
che vanno dai più ambiziosi (edilizia sociale, sicurezza
statica/sismica/idrogeologica, miglioramento reti ecologiche/piste
ciclabili/ecc.) ai più banali o convenienti, vuoi perché comunque già
obbligatori per legge (bonifiche di siti inquinati, eliminazione di barriere
architettoniche, “invarianza idraulica” nella gestione delle acque piovane,
smaltimento differenziato dei rifiuti edilizi) vuoi perché già in sé premianti
per le proprietà (come la chiusura di porticati anche a fini energetici).
Particolarmente
preoccupanti mi sembrano due fattori:
-
la
possibilità per il privato di applicare anche una sola tra tutte queste
possibili migliorie (anziché tutte quelle ragionevolmente possibili, oppure
quota parte con un possibile sistema di punteggi);
-
la
contestuale deroga “.. all’altezza massima … alle norme quantitative,
morfologiche, sulle tipologie di intervento, sulle distanze … fatte salve” SOLO
“le norme statali e quelle sui requisiti igienico-sanitari.”: il che indica, da
parte della Regione, un profondo disprezzo per le elaborazioni normative che i
Comuni lombardi si sono dati negli ultimi 15 anni, innovando con i Piani di Governo
del Territorio tutta la pianificazione comunale in coerenza a precisi indirizzi
della Regione stessa, ed in particolare sulla qualità dei tessuti edilizi
esistenti, attraverso i “Piani delle Regole” [3]; tale deroga si estende
potenzialmente ai Piani sovracomunali vincolanti (es. Piani dei Parchi), non mi
è chiaro con quale grado di libertà nel deliberare (obbligatoriamente) sulle singole
richieste da parte degli Enti gestori.
Tali
ampiamenti “a chiamata” non si cumulano ad eventuali analoghe (e forse più
intelligenti) norme premiali già vigenti nei singoli Comuni.
La
logica di questi ampliamenti a pioggia è simile – anche dal punto di vista
elettoralistico – a quella dei “Piani-Casa” dei governi Berlusconi; ed a mio
avviso simile rischia di esserne l’efficacia: come gli incentivi di Berlusconi
non hanno influito più di tanto sul fabbisogno arretrato di case (a cominciare
dai non-proprietari), così temo che gli incentivi lombardi non spegneranno più
di tanto il consumo di suolo (se nel frattempo non si tagliano seriamente le
aree edificabili).
Solo
per effetto di un emendamento promosso dal Partito Democratico (che è collocato
all’opposizione rispetto alla Giunta di Centrodestra), tale facoltà di
ampiamento potrà essere limitata e modulata dai singoli Comuni, sulla scorta di
futuri criteri definiti dalla Giunta Regionale.
Analoga
genesi ha avuto un altro importante emendamento, che ha ristretto ai soli
fabbricati rurali già abbandonati da tre anni PRIMA della nuova legge la
possibilità di cambiarne l’uso, sempre ampliandoli fino al 20% (sia pure nel
rispetto delle tipologie architettoniche e del contesto agricolo), con esclusione
delle sole destinazioni industriali e commerciali (di media e grande
distribuzione).
Cosicché
in quasi tutta la Lombardia numerosi cascinali potranno diventare complessi
residenziali o turistici, con annesse attività artigianali e commerciali “di
vicinato” (cioè fino a 150 m2 di superficie di vendita),
semplicemente per iniziativa dei proprietari, senza alcun vaglio preventivo
della pianificazione, né comunale né territoriale, e senza alcuna
considerazione sulle possibilità residue di riutilizzo rurale nel quadro di una
diversa politica relativa alle risorse agricole.
Mi
sembra una risposta rozza e indiscriminata ad un problema effettivo e
rilevante, che è quello dell’abbandono delle campagne e del degrado di molti
cascinali, anche di pregio storico, architettonico e paesaggistico.
Inoltre
con l’accoglimento dell’emendamento del P.D. (che così scongiura il temibile
effetto incentivante della nuova legge nell’accelerare ulteriori dismissioni di
fabbricati rurali), l’articolo è divenuto una sorta di “norma transitoria” e
lascia scoperta per il futuro una specifica gestione del problema, salvo
affidarla alla possibile saggezza di quegli stessi Piani Comunali, che la
Regione ha appena sconfessato.
Nell’insieme le due
innovazioni liberiste suddette (benché mitigate dagli emendamenti proposti dal
P.D.), unite alle seguenti su usi temporanei ed oneri di urbanizzazione, configurano
a mio avviso una netta svolta “centralista” (nel senso di centralismo
regionale) contro le autonomie locali ed in spregio dell’ampia retorica localistica
ed identitaria che aveva accompagnato la genesi della Legge n° 12 del 2005 per il
”Governo del Territorio”.
USI TEMPORANEI
LIBERALIZZATI
Piuttosto
innovativa, ma controvertibile, mi sembra invece la norma sugli “usi
temporanei” di fabbricati dismessi, che diverranno possibili, dentro gli
“ambiti di rigenerazione” ed in attesa di più definitivi recuperi e
trasformazioni, per una durata massima di 5 anni, in deroga alle destinazioni
d’uso prescritte dai Piani Comunali e senza versamento di oneri di
urbanizzazione né cessione di aree ad uso pubblico.
Tale
inedito regime normativo (che può essere opportuno per prevenire ulteriori
abbandoni e degradi e per soddisfare nel contempo fabbisogni urgenti o
temporanei), si applica infatti indifferentemente sia per iniziative
socio-culturali, che per iniziative “economiche”: a mio avviso in questo
secondo caso è del tutto contradditoria la gratuità “a prescindere” in materia
di oneri di urbanizzazione così come di dotazione di spazi pubblici di servizio
(questi ultimi potrebbero coerentemente essere assoggettati solo
temporaneamente ai necessari usi pubblici).
E’
da notare che le attività comunque escluse, riguardo agli “usi temporanei”,
oltre a “sale giochi, sale scommesse e sale bingo” sono solo le “attrezzature
religiose” (leggi in primis “moschee”), mentre non si vieterebbero, come
principio generale, né il Commercio di Media e Grande Distribuzione, né la
Logistica, né la Produzione Industriale (nemmeno se “nociva e molesta”).
ONERI DI URBANIZZAZIONE
E DINTORNI
Come
già avviato in parte con la precedente L.R. 31/2014, la Regione decide
d’autorità una sforbiciata di sconti su tutti gli “oneri concessori” dovuti per
gli interventi di recupero e di ampliamento dei fabbricati esistenti, con una
contestuale super-tassazione per gli interventi di nuova costruzione su aree
libere.
Sembrerebbe
un giusto principio (pur considerando che gli oneri di urbanizzazione, e
connessi, previgenti per gli interventi sui fabbricati esistenti erano già
ridotti, anche in considerazione di un minor fabbisogno – almeno teorico – di
servizi, sia in rete che puntuali, nei tessuti edilizi consolidati); ma imposto
così ai Comuni, senza possibilità di manovre di aggiustamento locali, rischia
di creare gravi frane nei bilanci comunali, nonché ulteriori sperequazioni tra
i diversi Comuni.
Infatti
il giusto freno, variamente in atto, al consumo di suolo, rende e renderà molto
raro un bilanciamento tra i suddetti sconti e la suddetta supertassazione;
mentre l’attuazione effettiva della “rigenerazione urbane” comporterà, almeno
in alcuni casi, costi elevati anche nella rigenerazione delle dotazioni
pubbliche, a partire dalle reti dei servizi nel sottosuolo, fognature in primis,
ed a finire con i “nuovi bisogni” che maturano nella nostra società matura
(assistenza agli anziani e alle famiglie, formazione permanente, spazi sani di
aggregazione giovanile).
La
Regione avrebbe potuto limitarsi ad affermare il principio di un nuovo punto di
equilibrio, affidando ai comuni la quantificazione di sconti e
super-tassazione; oppure por mano al portafoglio e finanziare i potenziali
deficit urbanizzativi dei comuni più rigeneranti (che saranno invece solo
ammessi ad una sorta di ‘concorso tra virtuosi’, ma con premi poco più che
simbolici).
IL DIBATTITO SULLA
NUOVA LEGGE
Il
confronto in Consiglio Regionale ha trovato scarsa eco tra i media generalisti,
solo un poco per l’opposizione collaborativa del P.D. [4] (vedi sopra gli
emendamenti accolti sugli sbreghi normativi più pesanti) e poco di più per le parallele proteste del
Comune di Milano, che senza i suddetti emendamenti si sarebbe trovato
pesantemente manomesso il PGT appena approvato.
In
coerenza con la dichiarazione dell’Assessore Regionale Foroni 5
"Si tratta di una regola molto terra terra [SIC] che sarà in grado
da subito di dare una svolta decisiva alla lotta contro il consumo di suolo; lo
farà in maniera sostenibile, in modo da salvaguardare anche le esigenze degli
operatori del settore edilizio”, gli operatori stessi hanno mostrato un intenso
gradimento. L’associazione dei Promotori Immobiliare ASPESI, ad esempio, ha
dichiarato 6: “È un problema dilagante e complicato da risolvere
quello delle occupazioni abusive dei cosiddetti ‘vuoti’, con conseguenze non
tollerabili per la sicurezza dei luoghi e dei cittadini. L'arma migliore che
hanno le istituzioni, è quindi quella della “prevenzione”. Gli edifici restano
spesso vuoti per colpa della burocrazia che complica ed ostacola gli
interventi rigenerativi dei privati, portandoli a desistere.[5]
Tra
i pochi critici, oltre al gruppo consiliare P.D., ho trovato un gruppetto di
intellettuali, tra cui Ugo Targetti su “Arcipelago Milano“ 7, che
giustamente segnala tra l’altro l’irrazionalità degli incrementi volumetrici (e
degli sconti di oneri) generalizzati a fronte di un territorio molto
differenziato, che va dalle aree pregiate ormai in corso di rigenerazione nelle
grandi città (ad esempio via Savona a Milano), già dense di volumi e ricche di
rendita fondiaria, alle ultime fonderie sperdute nelle valli, con elevati costi
di bonifica e scarse fortune di mercato, anche se assistite dai suddetti incentivi
regionali. Osserva inoltre Targetti: “L’incremento volumetrico è uno strumento
obsoleto, ovvero adatto a condizioni di mercato pre-crisi 2008. Spesso le
volumetrie esistenti sono sovrabbondanti, ovvero eccessive per progetti di
qualità ed eccessive in relazione alla domanda di mercato. In altri contesti
potrebbe invece essere utile un incremento più consistente.”
Targetti
(urbanista, già assessore alla pianificazione della Provincia di Milano, già
consulente della stessa Regione nella fase di avvio della revisione del PTR in
base alla LR 31/14) indica anche alcune possibili alternative:
-
“Dare
ai comuni non solo il compito di pianificare gli ambiti di rigenerazione, ma
anche di individuare le priorità di intervento e di decidere gli incentivi o le
contropartite in considerazione delle diversissime condizioni urbanistiche e di
mercato.
-
Sostenere
e finanziare le proposte comunali che rispondono alle priorità indicate dalla
Regione.
-
Stabilire
le priorità a scala territoriale (per esempio: grandi aree dismesse da
bonificare; vaste periferie socialmente problematiche; paesaggi destrutturati
dalle infrastrutture e ambienti ecologicamente compromessi, ecc).
-
Affidare
alle Province, alla Città Metropolitana di Milano e alla Regione stessa la pianificazione
territoriale degli ‘Areali di rigenerazione’ e sostenere finanziariamente i
programmi di intervento a grande scala, considerati prioritari.”
Commentando
Targetti (che censura anche i buchi che si determineranno nei bilanci comunali
con la manovra centralista sugli oneri), l’urbanista e docente Sergio Brenna7
sottolinea anche i deficit che gli incrementi volumetrici generalizzati, avulsi
dai Piani Comunali, comporteranno nel calcolo e nella disponibilità delle aree
a standard per spazi pubblici; interessanti anche i commenti di Mocchi e di
Sacerdoti 7.
APPENDICE:
RIASSUNTO PRINCIPALI NOVITA’ L. R. LOMBARDIA n° 18/26nov19
“RIGENERAZIONE URBANA” ECC.
(in rosso nel testo il richiamo agli articoli così modificati
della LR 12/2005 integrata da tutte le successive)
PARTE
PRIMA: ADEMPIMENTI COMUNALI (comuni tra 2.000 e 20.000 abitanti)
v
Entro 6 mesi da LR 18 (->giugno 2020)
Delibera
Consiliare: INDIVIDUAZIONE DEGLI
AMBITI DI RIGENERAZIONE (art. 8 bis)
Ø programmatica/dichiarativa
Ø senza
variazione contenuti PGT
Ø previa
consultazione pubblica e degli eventuali operatori interessati
Ø consente
“usi temporanei” (vedi pag. seguente)
Ø può
dare priorità nei finanziamenti regionali
v
Entro 6 mesi da LR 18 (->giugno 2020), e poi
annualmente
Delibera
Consiliare: INDIVIDUAZIONE
IMMOBILI DISMESSI DA >5 ANNI, CON CRITICITA’ VARIE (art.
40 bis)
COSTITUISCE DICHIARAZIONE DI PUBBLICO INTERESSE AL
RECUPERO
¨
Esclusi: edifici abusivi, aree con vincolo di
inedificabilità, incompatibilità paesaggistica
Ø in
mancanza della Delibera, dopo giugno 2020, i proprietari possono asseverare
dismissione (>5 anni) e criticità, con effetti analoghi
Ø la
Delibera va notificata ai proprietari (che hanno 30 giorni per controdedurre)
Ø dalla
Notifica decorrono 3 anni per obbligo ai proprietari di avviare istanze di
recupero (in vari modi) (per edifici di enti pubblici: progetto di recupero
oppure avvio della cessione del bene)
Ø l’avvio
del progetto di recupero entro i termini conferisce
§
incremento volumetrico del 20% (più 5% per
maggior aree verdi/ecc., anche in altri lotti)
§
esonero da maggiori cessioni di aree a standard
§
deroga alle normative comunali su distanze, tipologie ecc.
§
congelamento diritto di ricostruire per 10 anni,
se si demolisce
Ø l’inottemperanza
fa perdere i premi e fa scattare ingiunzione comunale a progettare recupero
entro 4-12 mesi
Ø l’ulteriore
inottemperanza fa scattare ingiunzione comunale per ripristino o demolizione
(conservando edificabilità) entro 1 anno
Ø l’ulteriore
inottemperanza fa scattare il provvedimento comunale di esecuzione in danno
(nota: circa 5 anni dopo la Delibera)
v
senza precisa scadenza, ma obbligatoria in caso
di
·
variante del Documento di Piano
·
altra variante del PGT con nuovo consumo di
suolo
·
avvio di interventi (anche pubblici) che consumino
suolo
Ø INTEGRAZIONE DEL PGT CON “CARTA DEL CONSUMO
DI SUOLO” (art. 10)
Ø CON
RICOGNIZIONE DI:
§
superfici agricole, a vario titolo
§
aree dismesse, contaminate, degradate,
inutilizzate sottoutilizzate
§
lotti liberi
§
progetti di recupero in corso
v
da subito (e in parte a seguito di prossime
delibere della Giunta regionale,
PRENDERE ATTO DEI NUOVI SCONTI (ATTORNO AL 50%) DEFINITI DALLA LEGGE REGIONALE PER GLI ONERI
DI URBANIZZAZIONE E CONNESSI (CUC) (art. 43)
Ø
in tutti
gli interventi di rigenerazione, recupero, ricostruzione, ampliamenti
“incentivati”, cambi d’uso,
Ø
a fronte
di aumenti dal 20 al 50% per gli interventi che comportino consumo di suolo
PARTE
SECONDA: FACOLTA’ COMUNQUE ATTRIBUITE AI PRIVATI (parrebbe da subito…)
v
DEROGA AI
PIANI COMUNALI E SOVRACOMUNALI “PER PUBBLICO INTERESSE” NEL RECUPERO CON CAMBIO
D’USO DEI FABBRICATI RURALI DISMESSI (art. 40 ter)
(con oneri concessori comunque ridotti
al 50%)
Ø All’entrata
in vigore della legge
Ø Decorsi
3 anni di dismissione (rilevata dal Comune nel PGT oppure con perizia
asseverata)
§
Esclusi: edifici abusivi, aree con vincolo di
inedificabilità
§
Nel rispetto di: architettura e paesaggio
rurale, attività agricole circostanti
Ø Specifiche
Delibere Consiliari (non si capisce con
quale autonomia rispetto all’istanza privata), definiscono:
§
Tipi di intervento (esclusa “nuova costruzione”)
§
Quantità (incremento max 20%)
§
Nuovi usi (esclusi comunque industria e
commercio di Media e Grande Distribuzione)
§
Eventuali aree a standard
§
Criteri di compatibilità con il contesto agricolo
(Analogamente Delibera l’Ente
che gestisce piani Sovracomunali, ove operanti e da derogare)
v
INCREMENTO
PREMIALE DEL 20%
(E
DEROGHE AL PIANO DELLE REGOLE ECC. RIGUARDO AD ALTEZZE, DISTANZE, TIPOLOGIE)
PER
TUTTI GLI INTERVENTI SUI FABBRICATI ESISTENTI (art. 11)
A CONDIZIONE CHE, ANCHE PER UNO SOLO DEI
SEGUENTI ASPETTI:
Ø Apportino
migliorie in materia di sicurezza, ambiente, abitazioni sociali, beni
culturali, ecc.
Ø Applichino
le norme vigenti in materia di invarianza idraulica, bonifica, barriere
architettoniche
Ø Demoliscano
fabbricati incongrui
Ø Chiudano
porticati a scopo energetico
Ø Tali
incrementi non si cumulano a quelli analoghi già eventualmente previsti dai
Piani delle Regole
(I COMUNI POTRANNO MODULARE TALI
INCREMENTI, FINO AL 20%, CON CRITERI CHE DEFINIRA’ LA GIUNTA REGIONALE E
LIMITARE ALCUNE DEROGHE PER MOTIVI PAESAGGISTICI O DI INCONGRUENZA CON I
CRITERI DI RIGENERAZIONE)
(GLI ENTI GESTORI DEI PIANI
SOVRACOMUNALI VINCOLANTI DOVRANNO/POTRANNO DELIBERARE DEROGHE SUI SINGOLI CASI)
v USI TEMPORANEI (MAX 3-5 ANNI) DI EDIFICI DISMESSI, INUTILIZZATI O
SOTTOUTILIZZATI
PER “INIZIATIVE ECONOMICHE,
SOCIALI E CULTURALI” (art.
51 bis)
(escluse chiese e soprattutto moschee, sale gioco,
ecc. )
IN DEROGA ALLE DESTINAZIONI DI PGT, SENZA ONERI NE’
AREE A STANDARD
Fonti:
1.
Regione
Lombardia – TESTO DELLA LEGGE REGIONALE N° 18/26 novembre 2019 “ Misure di
semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale,
nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Modifiche e
integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo
del territorio) e ad altre leggi regionali” - http://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?exp_coll=lr002019112900019&view=showdoc&iddoc=lr002019112900019&selnode=lr002019112900019
2.
Aldo
Vecchi – IL CONSUMO DI SUOLO – su UTOPIA21, Quaderno n° 3/2018 https://www.universauser.it/i-quaderni/quaderno-3-il-consumo-di-suolo.html
3.
Aldo
Vecchi - SUOLO, TERRITORIO, URBANISTICA:
4.
A
CHE PUNTO E’ IL DIBATTITO – su UTOPIA21, settembre 2019 - https://drive.google.com/file/d/15enKUiIWQQh5U1HunRunKLEthHV1dP_g/view.
5.
Regione
Lombardia – INTEGRAZIONE DEL PIANO TERRITORIALE REGIONALE AI SENSI DELLA L.R.
N. 31 DEL 2014 PER LA RIDUZIONE DEL CONSUMO DI SUOLO – Marzo 2019 https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/enti-e-operatori/territorio/pianificazione-regionale/consumo-di-suolo-integrazione-ptr-lr-31-2014
6.
Regione
lombardia – comunicato con dichiarazioni del Presidente Fontana e
dell’Assessore Moroni sulla L.R. 18/2019 https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/lombardia-notizie/DettaglioNews/2019/11-novembre/25-30/rigenerazione-urbana-fontana-foroni
7.
ASPESI,
Associazione Nazionale tra le Società di Promozione e Sviluppo Immobiliare –
comunicato sulla L.R. 18/2019 http://www.aspesi-associazione.it/news.asp?idn=35252
8.
Ugo
Targetti - LA RIGENERAZIONE URBANA NON PUÒ ESSERE SOLO UN “MOOD” – (in
appendice anche i commenti di Brenna, Mocchi e Sacerdoti) https://www.arcipelagomilano.org/archives/author/ugo-targetti
[1] Come
soleva dire (san) Filippo Neri, fondatore degli Oratori
[2]
Il Comune di Milano sta ora provando, nel nuovo Piano di Governo del Territorio
recentemente approvato, ad applicare, attraverso il ‘Piano delle Regole’, una
norma (a mio avviso coraggiosa, ma di non scontata legittimità) che rende di
‘pubblica utilità’ gli interventi di recupero edilizio su immobili dismessi da
due anni, e ne obbliga l’attuazione (in alternativa alla demolizione) in tempi più stretti di quelli previsti dalla
legge regionale in esame, minacciando penalità volumetriche sulle possibili
ricostruzioni in loco o traslate.
[3]
Art. 10 Legge regionale n° 12/2005 “Il piano delle regole definisce … le
caratteristiche fisico-morfologiche che connotano l’esistente, da rispettare in
caso di eventuali interventi integrativi o sostitutivi, nonché le modalità di
intervento, anche mediante pianificazione attuativa o permesso di costruire
convenzionato, nel rispetto dell’impianto urbano esistente…”
E la circolare attuativa “MODALITÀ
PER LA PIANIFICAZIONE COMUNALE” precisa tra l’altro: ”il Piano delle Regole deve
disciplinare gli interventi di nuova costruzione, ristrutturazione e
sostituzione attraverso parametri di tipo quantitativo, morfologico,
funzionale, prestazionale. Tali parametri possono essere definiti per singolo
lotto per ambiti più ampi, individuati per prevalenti caratteristiche
tipologiche o funzionali.
Attraverso i suddetti
elementi il Piano delle Regole:
• disciplina l’assetto
morfologico per parti di tessuto urbano che risultano omogenei per
caratteristiche funzionali, insediative, ambientali e di paesaggio urbano;
• definisce norme
differenziate in relazione alla diversità degli edifici e dei luoghi (posizionamento
dell’edificio nel lotto, del rapporto tra costruito e spazi liberi);
• definisce parametri
quantitativi in termini di volume o superficie lorda di pavimento espressi in
indici o in valori assoluti; il rapporto di copertura e le altezze massime e
minime che possono essere espresse in assoluto o in rapporto ad altre
grandezze, quali la larghezza della strada, la distanza da altri edifici, il
soleggiamento, ecc.; …..
…..• prescrive i parametri
qualitativo-prestazionali riguardanti in particolare materiali, tecnologie,
elementi costruttivi, ecc., per assicurare la qualità degli interventi in
rapporto alla efficienza energetica, alla riduzione dell'inquinamento, al
risparmio di risorse naturali, al miglior inserimento nel contesto.
[4] astenuto
invece il MoVimento 5Stelle, che probabilmente sta facendo prove pratiche di
sparizione.
[5] Mi sono
permesso di sottolineare l’ultima frase perché a mio avviso, e comunque per
certo a mia esperienza, contrasta con la
realtà dell’universo dismesso, ove invece dilagano fallimenti (e stati
pre-fallimentari), liti ereditarie, aspettative
di rendita, operazioni speculative e aggiustamenti contabili nei bilanci
societari.
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