domenica 20 marzo 2022

UTOPIA21 -MARZO 2022: L’AMBIENTE IN COSTITUZIONE

L’AMBIENTE IN COSTITUZIONE

di Aldo Vecchi

 

Breve presentazione e commento delle modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione, recentemente approvati, quasi all’unanimità, dal Parlamento italiano.

 

Sommario:

-       l’approvazione della modifica costituzionale ed i suoi effetti

-       il testo ed un breve commento

-       si puo’ fare di piu’…

 

 

L’APPROVAZIONE DELLA MODIFICA COSTITUZIONALE ED I SUOI EFFETTI

 

L’inserimento dei principi ambientali negli articoli 9 e 41 della Costituzione Italiana,  rappresenta a mio avviso una svolta importante, non solo nella sfera del diritto, ma anche – almeno potenzialmente – per la evoluzione delle politiche pubbliche e per gli stessi movimenti ambientalisti, che – curiosamente – sembrano quasi sorpresi da tanto risultato (che non deriva infatti da recenti e stringenti pressioni popolari, ma dal progressivo accumulo di avanzamenti culturali e giurisprudenziali).

La modifica costituzionale, la prima che tocca i fondamenti compresi nei primi 12 articoli, è infatti passata abbastanza inosservata nel dibattito politico e giornalistico, malgrado le “4 letture” necessarie per l’approvazione (2 volte alla camera e 2 volte al Senato) tra il giugno 2021 ed il febbraio 2022, e forse proprio per il consenso unanime tra i gruppi parlamentari, che ha sottratto il tema alla consueta contrapposizione propagandistica (oltre ad escludere la possibilità/necessità del referendum confermativo, essendosi sempre superato il quorum dei 2/3 di ogni camera nei quattro passaggi in aula).

Anche il precedente lavoro istruttorio del Parlamento ha registrato una significativa convergenza tra le principali forze politiche, una volta soddisfatte le preoccupazioni della Lega (che non rammento più se è “Nord” o “di Salvini”) riguardo alla caccia e all’allevamento, abbassando di un grado la protezione giuridica degli animali dal rango direttamente costituzionale alla futura legislazione ordinaria.

Soluzione che non mi sento di disprezzare, così come mi sento di apprezzare nell’insieme questo risultato conseguito inaspettatamente da questa compagine parlamentare, uscita mal combinata dalle elezioni del 2018 e che non gode mediamente di grande reputazione, vedi anche la ‘settimana del Quirinale’ oppure i tripudi contro la legge Zan.

 

Se è pur vero che si tratta al momento di una enunciazione di principi (in qualche misura già anticipati nei 4 decenni precedenti dalla legislazione e da importanti sentenze giudiziarie e costituzionali, nonché da una prima enunciazione nella riforma del titolo V della Costituzione stessa, approvata nel 2001[1]), la loro consacrazione nel testo costituzionale

-       consentirà a qualunque soggetto (associazioni, imprese, singoli cittadini), nei modi previsti dal nostro ordinamento (e cioè ricorrendo in giudizio ed incontrando la favorevole attenzione dei magistrati coinvolti, in sede penale o civile o amministrativa o contabile), di appellarsi alla Corte Costituzionale per la verifica di conformità di leggi e decreti, nazionali e regionali, che siano già ora vigenti oppure di nuova approvazione,

-       condizionerà specificamente l’attività legislativa e amministrativa, nella dialettica tra i diversi attori istituzionali (Parlamento e Governo, Assemblee e Giunte Regionali, fino alla stessa Presidenza della Repubblica) e nel confronto pubblico tra movimenti, partiti, media e pubblica opinione,

-       influirà, direttamente o indirettamente, sulla crescita culturale dell’intera società, dentro e fuori dalle scuole e dalle università.

 

 

IL TESTO ED UN BREVE COMMENTO

 

Per una breve valutazione sul merito delle innovazioni, ne riporto integralmente il testo, in quanto stringato (ma non per questo reticente):

 

Il testo dell’art. 9 della Costituzione, a seguito della riforma costituzionale che vi introduce un nuovo comma, è il seguente:

«La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali».

 

Il testo dell’articolo 41, a seguito delle modifiche apportate dalla riforma costituzionale approvata, così recita:

«L’iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali».

 

Come hanno rilevato diversi commentatori sui principali quotidiani, ed anche su alcuni siti più tematici 1, e come risulta anche dalle presentazioni ufficiali di Parlamento e Governo 2,3, nell’art. 9 modificato i temi ambientali sono posti sullo stesso piano di quelli paesaggistici-storici-culturali (il che porrà, inevitabilmente e necessariamente, non pochi problemi pratici nell’applicazione, basti pensare ad esempio all’impatto paesaggistico degli impianti eolici e fotovoltaici, a maggior ragione con il recente impulso a rimpiazzare il “gas russo”), ma assumono una qualche autonomia dalla semplice “cornice ambientale” dell’attuale umanità:

-       sia perché la locuzione “biodiversità ed ecosistemi” non appare esclusivamente umano-centrica (va oltre il diritto umano ad un ambiente salubre), senza al tempo stesso eccedere nel senso opposto, di una ipocrita attenzione ad una biosfera-senza-uomo (come forse può apparire la costituzionalizzazione della Madre terra, o Pacha Mama, nelle recenti costituzioni di Bolivia ed Equador)

-       sia perché è esplicitato “l’interesse delle future generazioni”  (nella recente tradizione internazionale del concetto di “sostenibilità”),

-       sia ancora perché , seppure in (leghista) sottordine, si apre anche alle tutela degli animali (in attesa di arrivare, in un possibile futuro, agli altri essere senzienti).

 

Ancora più importante, a mio avviso, è la modifica dell’art. 41, che esprime una impostazione più avanzata di quelle di altri paesi europei che ci hanno preceduti [2], 4 e della stessa Carta Europea (dove la libertà di impresa figura come principio quasi assoluto, slegata dalle problematiche ambientali [3]), perché non solo mira ad escludere le attività imprenditoriali dannose, ma ribadisce il principio (finora invero poco rispettato) del coordinamento e indirizzo pubblico sulle attività economiche private: anche qui con una rilevante equiparazione delle cautele sanitarie ed ambientali con altri valori costituzionali, qui quelli sociali e della “dignità umana” (come limpidamente illustrata nel recente discorso di re-insediamento del Presidente Mattarella).

Anche questa “equiparazione” sarà foriera di conflitti interpretativi, come nella società si vivono acuti conflitti tra lavoro e salute e tra benessere e ambiente, dal Covid all’ILVA, tanto per esemplificare.

Ma ben si afferma che ambedue i corni della contraddizione sono meritevoli di tutela, il che assomiglia molto alla concezione della “transizione giusta, perché sia ecologica che sociale” in cui si dibatte l’Unione Europea (andando nei fatti oltre la staticità della sua Carta fondamentale).

 

Conoscendo, anche sommariamente, la situazione degli indicatori ambientali italiani e l’andamento tradizionale della prassi amministrativa e di governo in materia (basti pensare – per fare due esempi di antico retaggio, senza affrontare le più recenti problematiche su clima e biodiversità - alle arretratezze sulla gestione dei rifiuti in importanti aree metropolitane del centro-sud od alla insufficienza del contrasto all’inquinamento atmosferico nell’area padana) non si può non riconoscere un qualche carattere utopico ai nuovi principi inseriti in Costituzione, che si affiancano così agli altrettanto utopici principi in materia di uguaglianza sociale, di genere e territoriale che già sono disseminati nel testo costituzionale.

 

Testo che però, fin dalla sua genesi resistenziale, non nasconde ma rivendica il suo carattere dinamico (ben oltre la concezione liberale dello Stato), come esplicita il secondo comma dell’articolo 3: 

E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.”

Dal 1948 ad oggi si può dire che taluni ostacoli siano stati rimossi, altri, già rimossi, sono stati ricollocati (penso ai licenziamenti individuai già frenati dall’art. 18 dello Statuto dei lavoratori), e molti sono tuttora da rimuovere (di antica o nuova origine).

Sulla strada della riconciliazione tra uomo e natura, individuata dalle modifiche agli articoli costituzionali 9 e 41, gli ostacoli sono anche forse maggiori: credo che però da oggi rimuoverli sia anche formalmente un altro “compito della Repubblica”; sul chi come e quando (e dove, per gli urbanisti...) c’è tuttavia molto da discutere.

 

 

SI PUO’ FARE DI PIU’…

 

I tre articoli redatti da Fulvio Fagiani (ed i testi da lui citati) nello speciale di questo numero “QUALE DEMOCRAZIA PER LA SOSTENIBILITÀ” dimostrano però che c’è ancora una maggior distanza tra le enunciazioni costituzionali di un moderno regime democratico e gli assetti socio-politici adeguati ad un effettivo superamento della crisi ambientale e sociale  determinata dall’Antropocene.

Considerazioni che erano già in parte emerse in altre riflessioni su Utopia 21, commentando le posizioni e proposte, ad esempio, di Paolo Maddalena sul territorio come bene comune 6 oppure di Albero Magnaghi  sulle bio-regioni come nuove cellule della convivenza civile 7, di Fabrizio Barca sulla governance aziendale 8 oppure di Thomas Piketty sui nuovi poteri transnazionali 9.

 

Una parte delle riflessioni convogliate e commentate da Fulvio convergono sugli assetti costituzionali auspicabili, soprattutto da parte di Luigi Ferrajoli e dal gruppo per la Costituente della Terra: a mio avviso si tratta di una costruzione utopica che può essere utile per focalizzare concetti e obiettivi di vasto orizzonte (ad esempio – oltre al cosmopolitismo radicale - la ricognizione e la limitazione del “potere economico”, l’universalità dei “beni comuni” e la demonizzazione attiva dei ‘mali comuni’), mentre mi pare meno valida per orientare movimenti e mobilitazioni concrete su traguardi intermedi, ma forse conseguibili, quali ad esempio:

-       presidiare passo per passo i provvedimenti nazionali di attuazione del PNRR e del Green Deal per verificarne la coerenza con gli scenari di effettiva decarbonizzazione

-       sviluppare iniziative per una sana e buona occupazione, contro il dilagare del precariato (in questo senso non mi entusiasmano gli aspetti corporativi nelle rivendicazioni degli studenti medi, finché limitate a contrastare la “seconda prova scritta” ed a demonizzare in blocco l’alternanza scuola-lavoro)

-       contrastare anche “dal basso” le concrete derive verso la guerra sui fronti Ucraina/Russia/Bielorussia

-       incidere sulla revisione degli assetti istituzionali e degli stessi principi dell’Unione Europea, revisione che è indetta anche formalmente (compreso l’aspetto costituzionale[4],5) ed aperta alla partecipazione popolare, ma mi pare per nulla frequentata dalle forze (o debolezze) dell’ambientalismo e della sinistra italiani.

 

D’altro canto i drammatici sviluppi della guerra mossa dalla Russia contro l’Ucraina evidenziano sì la necessità di un muovo ordine mondiale, contro tutti gli imperialismi e per il disarmo, ma al tempo stesso l’estrema difficoltà nella realizzazione di obiettivi così radicali. Forse sono meglio avvicinabili delle confederazioni pacifiche a scala continentale, sull’esempio, pur faticoso, dell’Unione Europea: anche se le crisi possono portare ad impreviste accelerazioni positive, così come al momento stiamo vivendo una accelerazione negativa, da cui si potrà uscire solo dopo il superamento dell’imperialismo russo/putiniano (contro il quale non mancano le mobilitazioni pacificìste, ma ancora troppo deboli nel campo dell’aggressore).

 

 

aldovecchi@hotmail.it

 

Fonti:

1.          Gianluca Schinaia - UNA DECISIONE STORICA – su Wired del 12.02.2022 - https://www.wired.it/article/ambiente-costituzione-italia-cambiamento/

2.          https://temi.camera.it/leg18/temi/modifiche-agli-articoli-9-e-41-della-costituzione-in-materia-di-tutela-dell-ambiente.html

3.          http://www.riformeistituzionali.gov.it/it/la-riforma-costituzionale-in-materia-di-tutela-dell-ambiente/

4.          Giovanni Bana - AMBIENTE E “SVILUPPO SOSTENIBILE” - IL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALL'AMBIENTE NELLE COSTITUZIONI DEI PAESI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA – (2004) http://www.giuristiambientali.it/documenti/ICEF2.pdf

5.          Aldo Vecchi - La consultazione sul futuro dell’Europa – su Utopia21, luglio 2021 - https://drive.google.com/file/d/1Ctey-OLABoVDjzUKxt-gzSV1WOi2F9ze/view?usp=sharing

6.          Aldo Vecchi – IL TERRITORIO COME BENE COMUNE PER PAOLO MADDALENA – su Utopia21, maggio 2018 - https://drive.google.com/file/d/1TKkDURsrgzSS5F-z6oo6i_5AYVSDr9SL/view?usp=sharing

7.          Fulvio Fagiani – LA GLOBALIZZAZIONE E IL LOCALE – NOTE SU ‘PRINCIPIO TERRITORIALE’ DI ALBERTO MAGNAGHI – su Utopia21, marzo 2021 -  - https://drive.google.com/file/d/1UZ3G8HpmYfkmB60RZ9owWH41juxDJGuW/view?usp=sharing

8.          Aldo Vecchi – EVOLUZIONE DEL PENSIERO DI FABRIZIO BARCA E DEL FORUM D.D.  – su Utopia21, gennaio 2022 - https://drive.google.com/file/d/1Cp9EHVSY_zbfO6BI5G8qBJrjIZ8dOhGS/view?usp=sharing

9.          Aldo Vecchi – PIKETTY RITORNA CON UNA BREVE STORIA DELL’UGUAGLIANZA  – su Utopia21, gennaio 2022 - https://drive.google.com/file/d/1SiK8L0h64SYgiwNbwmxoeO72KD5ymzPf/view?usp=sharing



[1] La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonchè dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

………

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

[2] La Spagna nel 1978 ha incluso l’ambiente nella nuova costituzione post-franchista; la Francia ha integrato la sua Costituzione nel 2005 e nel 2018; in Germania, senza innovazioni del testo costituzionale, la Corte Costituzionale ha però emanato nel 2021 una importante sentenza sulla sostenibilità e sulle generazioni future

[3] Vedi mio articolo sulla pubblica consultazione in atto nell’Unione Europea in Utopia21 del luglio 2021 5

[4] Mi sembrerebbe fuor di luogo invece rivendicare oggi miglioramenti dell’assetto costituzionale italiano, che – come sopra illustrato – appare più avanzato di quello europeo e probabilmente ‘in avanti’ rispetto alla coscienza media del popolo sovrano 

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