venerdì 15 giugno 2018

UTOPIA21 - MAGGIO 2018: IL TERRITORIO COME BENE COMUNE PER PAOLO MADDALENA





“IL TERRITORIO BENE COMUNE DEGLI ITALIANI” di Paolo Maddalena è un volumetto agile ma molto denso (denso anche di citazioni di altri dotti giuristi, e di alcune importanti sentenze), in cui l’ex-vice presidente della Corte Costituzionale (fino al 2011, ed in precedenza docente di diritto, magistrato contabile, consulente del ministero dell’Ambiente) espone le sue posizioni, giuridiche e politiche, alquanto radicali, non solo riguardo al territorio, ma anche riguardo ad altri beni comuni nella sfera ambientale e sociale, fino alla sovranità monetaria.   



Riassunto:

-       i principi dei beni comuni nel diritto romano (e germanico?)

-       dal Medioevo al Codice Napoleonico, dallo Statuto Albertino al (vigente) Codice Civile

-       il salto culturale della Costituzione Repubblicana e la sua mancata attuazione, fino alle tendenze opposte nella legislazione degli ultimi decenni:

o   libertà di impresa

o   cessione di beni pubblici

o   cartolarizzazione dei debiti

-       mercati, debiti e finanza (sotto l’influenza negativa della common law anglo-sassone)

in corsivo gli ampli commenti personali del recensore



I ragionamenti di Maddalena1 si fondano soprattutto sulla storia e sull’evoluzione del diritto, ed in particolare sugli aspetti ‘progressivi’ della Costituzione Repubblicana, di cui l’Autore mostra le ascendenze in diversi istituti del diritto romano (e germanico, talora afferma, ma senza svilupparne la dimostrazione; da lì forse gli insistenti richiami di Maddalena al pensiero di Carl Schmitt – non certo un fior di democratico - sulla “super-proprietà” del popolo sovrano?) ; mentre ritiene fuorvianti le proposte – pur progressiste - derivate dalla common-law anglosassone, dal concetto di comunanza degli usi alla class action, e giudica perniciose le influenze  giuridico-culturali anglo-americane in materia di economia e finanza, dalle cartolarizzazioni dei debiti alla proliferazione dei ‘derivati’).



Il nocciolo del pensiero di Maddalena sta nel rapporto tra proprietà collettiva e proprietà privata, dove la prima prevale sulla seconda, non riconosciuta tra i diritti fondamentali dei cittadini nei primi articoli della Costituzione, e ben delimitata e condizionata negli articoli 41, 42 e 43, che più direttamente se ne occupano (vedi testi in appendice): con qualche filiazione, per l’appunto, da alcune concezioni dell’ AGER PUBLICUS nella Roma dei Re e della Repubblica, che ne vedeva l’assegnazione in proprietà privata (DIVISIO) ma con modalità specifiche (il MANCIPIUM per la sussistenza originaria delle famiglie; la POSSESSIO, commerciabile, ma più simile a un diritto di uso temporaneo),e ferme restando le proprietà collettive dei pascoli e di altre risorse naturali,  nonché – anche in epoca imperiale – la limitazione o ablazione della proprietà, in caso di AGER DESERTUS (terre abbandonate) e gli  interventi di INTERDICTIO (espropri punitivi, anche su istanza di terzi).



Mi permetterei di rilevare tuttavia che in questa rilettura del diritto romano Maddalena da un lato sottovaluta (confinandola alla tarda Repubblica) la  dimensione totalizzante della potestà del PATER-FAMILIAS, anche in materia di immobili, e quindi la profonda radice romanistica del diritto di proprietà (ed in particolare con un’ombra proiettata sullo IUS AEDIFICANDI, che non era certo estraneo al “DOMINIUM EX IURE QUIRITIUM”, il concetto originario di appartenenza delle cose ai singoli CIVES), e dall’altro trascuri le peculiari commistioni tra privato e pubblico nella stessa gestione della RES-PUBLICA, dall’armamento degli eserciti alla realizzazione di ‘grandi opere’, fino alle stesse elargizioni di ‘PANEM ET CIRCENSES’ in cambio di consenso (qui le origini del clientelismo e del voto di scambio?).

Non dimenticando inoltre che gran parte dell’ager publicus era territorio sottratto ai popoli sconfitti, e che la corsa alla POSSESSIO premiava i più forti, un po’ come nel Far West, e veniva poi gestito con un sistema prettamente schiavistico: insomma, non il massimo come precedente ‘ugualitario’ per la dottrina dei beni comuni.



La dissertazione storica per i periodi successivi non è altrettanto dettagliata: il testo evidenzia la formazione di un “demanio” funzionale, distinto dal più generale “dominio” e dai “beni della corona” in pieno Medio Evo (Federico II ed i giuristi del 13° secolo) e poi la contrapposizione tra assolutismo e contrattualismo, da cui nascono le moderne costituzioni; con un prodromo libertario ed egualitario nella rivoluzione francese ed invece una netta involuzione “borghese”, con l’affermazione della centralità della proprietà privata, nel successivo codice napoleonico, matrice anche delle “costituzioni concesse” come lo Statuto Albertino ed il conseguente codice civile del 1942, tuttora vigente in Italia.



Ben si staglia quindi la svolta concettuale della nostra Costituzione che agli artt. 41-42-43-44 tende ad incardinare la libertà di impresa e la proprietà privata in un sistema complesso, con prevalenti finalità sociali (mi pare che Maddalena però esageri nella sua interpretazione, quando vuol forzare in senso collettivista anche il concetto di “rendere [la proprietà] accessibile a tutti”, espressione che a mio avviso invece sta ad indicare una propensione dei padri costituenti in favore della diffusione della proprietà privata, riguardo alla terra, alla casa e forse all’azionariato popolare); e correttamente l’Autore evidenzia (anche con il supporto di corpose citazioni di illuminanti passi di Stefano Rodotà2) le contraddizione tra tali enunciati e grossa parte della realtà giuridico-economica della storia repubblicana, dal permanere degli istituti privatistici del suddetto Codice Civile (riguardo alla proprietà e riguardo ai contratti) a diverse sentenze della stessa Corte Costituzionale in materia di urbanistica ed espropri, fino al prevalere – talvolta bipartisan – dei nuovi dogmi neo-liberisti, con passaggi emblematici quali:

-           la legge sulla libertà di impresa (n° 148/2011) che afferma tra l’altro “è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge” e contrasta palesemente con l’art.41 Cost. (articolo che infatti il ministro Tremonti avrebbe voluto esplicitamente modificare, così come l’art 1, laddove fonda la Repubblica sul lavoro)

-           le varie e contorte procedure per la sdemanalizzazione e alienazione di beni pubblici (qui però mi sembra che Maddalena esageri sia nell’ignorare i temperamenti che il centro-sinistra ha apportato all’impostazione berlusconiana, limitandone la portata e passando per lo più dalla cessione dei beni alla concessione temporanea in uso ai privati, sia demonizzando la devoluzione di una parte di tali beni a Regioni e  Comuni, operazione che – al di là degli aspetti di propaganda ‘federalista’- non coincide con la loro alienazione, essendo comunque gli enti locali “cosa pubblica”; inoltre posso testimoniare di persona che – ad esempio – il passaggio alla gestione intercomunale del demanio costiero dei laghi ha comportato un balzo in avanti in termini di rigore, efficienza ed attenzione agli interessi pubblici ed ambientali, troncando le storiche collusioni tra interessi privati particolari e precedenti gestioni statali). 

-           la cartolarizzazione dei debiti (legge n° 130 del 1999, governo D’Alema), meccanismo poi ampiamente praticato da Tremonti, e significativamente risultato al centro dell’origine americana della crisi finanziaria del 2007.



E qui arriviamo alla seconda parte del testo di Maddalena, che denuncia il prevalere a scala globale del solo principio giuridico della libertà di mercato (e di esigibilità dei crediti), a danno degli interessi collettivi dei popoli e dello stesso potere dei singoli stati, recependo le analisi di Luciano Gallino sul finanz-capitalismo 3, 4 ed a mio avviso accodandosi poi ad un coro ormai un po’ datato di catastrofismo sulle sorti dell’Euro, con uno svolgimento piuttosto propagandistico, ove si perde la chiarezza giuridica della prima parte del testo, anche se ne riprende i concetti fondamentali di “popolo-territorio-sovranità” (con un certo disprezzo invece verso gli istituti sovranazionali ed il cosmopolitismo, visti come asserviti alla globalizzazione  neo-liberista).  



In particolare, pur concordando pienamente con Maddalena nello sgomento di fronte al continuo espandersi delle ricchezze finanziarie virtuali, disuguali e speculative, con permanente e crescente rischio di crollo a danno di tutti, non riesco a capire perché dovrei preferire un crescita esponenziale dei debiti pubblici, anch’essi forieri di potenziali immani squilibri, in particolare se dichiaratamente non esigibili. 

Ma anche nella prima parte del libro, pur apprezzandone stimoli e contributi, mi pare che aleggi un equivoco di fondo, in un contesto che appare di sola ‘storia del diritto’ (quasi idealistica), senza cimentarsi con la storia nel suo insieme, che è concretezza di scontri di potere e di interessi tra le classi ed i gruppi sociali.



Infatti il protagonista immanente delle argomentazioni di Maddalena è un (misconosciuto) soggetto collettivo, ma astratto, il “popolo” e lo “stato come comunità”, proprietario del “territorio”: a partire da una implicita idealizzazione di SENATUSPOPULUSQUEROMANORUM (come se la storia di Roma non fosse invece una selvaggia vicenda di appropriazioni di beni pubblici e di contrapposizioni di interessi, di cui i 2 Gracchi sono solo i più illustri tra le vittime)5 e ad arrivare ad una idilliaca apparizione della Costituzione Repubblicana (mentre ci sono stati di mezzo: una guerra persa ed una guerra civile; la caduta, ma non la dissoluzione, di un regime dittatoriale che aveva acquisito un consenso di massa;  la semi-continuità di uno stato addirittura pre-borghese, con la sua concretezza di potere poliziesco e burocratico. E mentre si avviava una poderosa discontinuità nello sviluppo economico, con l’industrializzazione di massa).



Significativa in tal senso mi sembra l’insufficiente spiegazione della sconfitta del riformismo del primo centro-sinistra sul disegno di legge Sullo in materia urbanistica (che prevedeva l’esproprio a prezzi agricoli di tutte le aree allora necessarie per l’espansione urbana, e la successiva cessione in diritto di superficie delle aree urbanizzate): secondo Maddalena “prevalse una ideologia borghese”, senza ulteriori spiegazioni.



A mio avviso non è né esatto né sufficiente (e non mi pare che sul tema basti pensare alla complessità del consenso complessivo al regime democristiano di quegli anni).

Penso che – anche tra i ceti non abbienti, in maggioranza tra gli elettori di diversi partiti – abbia pesato il mito contadino (e non strettamente “borghese”) della proprietà della terra (diffuso anche tra i mezzadri, fittavoli e braccianti, che quella terra non avevano mai posseduto ma certo desiderato; ed in parte quindi anche tra gli operai, che contadini erano stati appena ieri, o ancora lo erano a part-time e culturalmente, e nei legami famigliari). 

E penso inoltre che tale meccanismo abbia funzionato ancora, qualche decennio dopo, in favore della propaganda berlusconiana attorno al tema “padroni a casa propria”, dai condoni edilizi alla de-regulation urbanistica, fino all’abolizione dell’IMU, imposta sulla prima casa; non a caso in questa società italiana (non così in altri paesi europei) nel frattempo buona parte dei non-abbienti, pur rimanendo tra i ceti subalterni, erano divenuti ‘piccoli abbienti’, in quanto proprietari della propria casa (o eredi di vecchie case avite nei luoghi di origine).



Tali mie valutazioni non intendono sfociare in un fatalismo disfattista, nel senso della ineluttabilità della sconfitte del primo centro-sinistra degli anni ’60 e dell’ultimo degli anni 2000, ma indicare la necessità di una costruzione laboriosa e socialmente articolata delle possibili vittorie del riformismo.



Con queste mie critiche infatti non voglio negare l’utilità delle enunciazioni giuridiche e delle rivendicazioni in favore dell’attuazione della Costituzione: ma non ritengo che tali proclamazioni siano sufficienti né a definire una linea politica (si tratti di “Articolo 1” oppure del “ritorno alla Costituzione” enunciato tra gli altri da Tomaso Montanari e Anna Falcone) né a conseguire un’evoluzione progressiva del diritto stesso (ad esempio in materia di risparmio del consumo di suolo), se manca una analisi delle dinamiche sociali capace di sostituire alla mitica “comunità dei cittadini” (ben rappresentata nell’Introduzione di Salvatore Settis al libro in esame: cittadini contro i partiti, come è – o era - nella retorica del Movimento5Stelle, e come invece non è esplicitato nel testo di Maddalena) la concreta comprensione della moderne società complesse, degli interessi che le pervadono, dei conflitti che le agitano, dei linguaggi che le attraversano. 7



APPENDICE: TESTO DEGLI ARTT. 41-42-43-44 DELLA COSTITUZIONE

Art. 41.

L'iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.



Art. 42.

La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.

La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.

La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.

La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.



Art. 43.

A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.



Art. 44.

Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà.

La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.

Fonti:

1. Paolo Maddalena “IL TERRITORIO BENE COMUNE DEGLI ITALIANI” - Donzelli Editore, Roma 2014

2. Stefano Rodotà “IL TERRIBILE DIRITTO. STUDI SULLA PROPRIETÀ PRIVATA E I BENI COMUNI” - Il Mulino, Bologna 2013

4. Luciano Gallino “FINANZ-CAPITALISMO” - Einaudi 2011

5. Commento a “FINANZ-CAPITALISMO su questo blog “relativamente, sì” – www.aldomarcovecchi.blogspot\pagine – PAG. I^ FILOSOFIA-SOCIOLOGIA-ECONOMIA

6. Francesco De Martino “STORIA ECONOMICA DI ROMA ANTICA” - La nuova Italia, Firenze 1979

7. Richiamo anche, per contiguità tematica, Ermanno Vitale “CONTRO I BENI COMUNI – UNA CRITICA ILLUMINISTA” – Editori Laterza 2013 , da me recensito su UTOPIA21, ottobre 2016

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